Statuto
CAPO PRIMO – COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1 – E’ costituita un’ Associazione culturale a tempo indeterminato, denominata “Centro Studi Feliciano Rossitto”, con sede in Ragusa nella Via Ducezio n. 13.
Art. 2 – L’Associazione svolge la sua attività culturale nell’ ambito dello Stato italiano ed in particolare della Regione Siciliana, e può partecipare ad iniziative e manifestazioni culturali di carattere internazionale.
Art. 3 – L’Associazione non è un ente commerciale e non ha fini di lucro, ma si prefigge esclusivi scopi culturali, scientifici, di studio, di istruzione.
In particolare essa si propone di:
a) promuovere lo studio del pensiero e dell’opera di Feliciano Rossitto e di altri qualificati dirigenti del movimento politico e sindacale ragusano, siciliano e nazionale;
sviluppare lo studio della realtà economica, sociale e politica della provincia di Ragusa nel contesto regionale e nazionale;
c) predisporre iniziative per lo studio della storia del movimento dei
lavoratori, nonché delle tradizioni e delle vicende storiche delle classi popolari, con particolare riferimento alla provincia di Ragusa e alla Sicilia;
favorire la diffusione e lo sviluppo della cultura e della ricerca storica, letteraria, filosofica, pedagogica, economica, scientifica, con particolare riferimento a quella di orientamento marxista, promuovendo il confronto con le altre correnti della cultura contemporanea e valorizzando il pluralismo dei suoi risultati, nel rispetto della libertà e dell’ autonomia della ricerca culturale e della produzione di idee;
e) realizzare iniziative culturali e ricerche scientifiche in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e private, Istituti, Facoltà e Dipartimenti universitari; .
f) costituire un Archivio storico ed una biblioteca con una Sezione del movimento operaio, aperti al pubblico, le cui norme di accesso sono fissate da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall’ Assemblea;
g) dare via ad iniziative editoriali, anche curando la pubblicazione di libri e riviste, in proprio od in collaborazione con Case Editrici, Enti pubblici e privati ed altre Associazioni;
h) mettere a concorso, fra giovani laureandi o laureati che vogliono perfezionare i loro studi su temi attinenti alle finalità statutarie dell’ Associazione, borse di studio la cui assegnazione sarà regolata
da apposito bando approvato dal Consiglio di Amministrazione;
i) promuovere l’istituzione di una Libera Università;
j) promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, l’istituzione
dell’ Archivio Storico per la Provincia di Ragusa.
CAPO SECONDO – SOCI
Art. 4 – Dell’ Associazione fanno parte:
. Soci ordinari;
. Soci onorari;
. Soci istituzionali.
Art. 5 – La qualità di socio si acquista su domanda e/o su delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 6 –Sono soci ordinari tutti i cittadini che avanzano richiesta al Presidente di entrare a far parte dell’ Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a partecipare attivamente ai suoi programmi di lavoro ed al suo finanziamento mediante il versamento delle quote sociali nella misura deliberata dal Consiglio di amministrazione, e di importo non inferiore a £ 10.000.
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
L’adesione all’ Associazione impegna il socio ordinario per un anno.
Tale impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio
non rassegna le dimissioni come sotto indicato.
Il versamento della quota sociale deve essere effettuato entro il mese di
marzo di ogni anno.
Art. 7 – Sono soci onorari coloro che, per motivi di prestigio o per meriti,vengono onorati di tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione.
I soci onorari sono dispensati dall’ obbligo del pagamento della quota sociale annuale.
Art. 8 – Sono soci istituzionali gli Enti, Istituti, Associazioni, Società, le Organizzazioni politiche-democratiche, le Organizzazioni sindacali e professionali di lavoratori dipendenti ed autonomi che svolgono un’attività qualificata con scopi, interessi ed ideali comuni a quelli dell’ Associazione.
Art. 9 – La qualità di socio si perde:
a) Per morte del socio;
b) Per dimissioni, da rassegnare con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza (per i soci ordinari);
c) Per rinuncia espressa dei soci onorari ed istituzionali;
d) Per il mancato pagamento della quota associativa o per in giustificata
assenza ad almeno tre sedute consecutive dell’ Assemblea ordinaria;
e) Per i motivi di cui al successivo art. 24.
La perdita della qualità di socio di cui ai punti c) e d) viene rilevata e pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
CAPO TERZO – ENTRATE – PATRIMONIO E CONTABILITÀ
Art. 10 – L’Associazione trae i mezzi finanziari per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali dalle quote sociali e dai contributi dei soci, da sussidi e contributi di Enti pubblici e privati, dai concorsi nelle spese per le iniziative editoriali, da proventi derivanti dalle proprie attività editoriali, dalle rendite del proprio patrimonio, da donazioni, erogazioni straordinarie, lasciti, e da ogni altra entrata finanziaria.
Art. 11 – Il patrimonio dell’ Associazione è costituito dai ben mobili (biblioteca, emeroteca, arredi, macchine di ufficio meccaniche, elettriche ed informatiche); dalle attività finanziarie (depostiti presso Banche, fondi presso l’Ufficio postale, ecc.); dall’immobile di proprietà, adibito a Sede
dell’ Associazione ed annessa Biblioteca e da ogni altra entrata patrimoniale.
Di tutti i beni va redatto l’inventario.
L’attuale dotazione patrimoniale netta dell’Ente – risultante dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.96 – ammonta a £550.072.678.
Art. 12 – Per rilevare il proprio stato ed il proprio movimento finanziario e patrimoniale, l’Associazione curerà la tenuta della contabilità secondo le norme vigenti in materia ed in base al criterio della più ampia trasparenza democratica.
A tale scopo, il Consiglio d’Amministrazione all’inizio ed alla fine di ogni esercizio finanziario compilerà – rispettivamente – il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell’ Associazione che saranno sottoposti alla approvazione dell’ Assemblea dei Soci.
Art. 13 – Nel caso di scioglimento dell’ Associazione, il patrimonio non potrà essere alienato a terzi e verrà trasferito alla Regione Siciliana.
CAPO QUARTO – ORGANI
Art. 14 – Sono Organi dell’ Associazione:
– L’Assemblea dei Soci;
– Il Presidente;
– Il Consiglio d’Amministrazione;
– Il Collegio dei Revisori;
– Il Segretario.
Art. 15 – L’Assemblea è formata dai soci ordinari in regola col pagamento delle quote sociali, che hanno voto deliberativo.
Possono intervenire all’ Assemblea i soci onorari ed istituzionali con voto
consultivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione ed in mancanza dal suo sostituto, di cui al successivo art. 17; in assenza di questi l’Assemblea nomina il proprio presidente a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea è convocata dal Presidente o dal suo sostituto mediante comunicazione scritta contenente l’Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, l’invito può essere spedito cinque giorni prima della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci che hanno voto deliberativo, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
La seconda convocazione dell’ Assemblea può essere effettuata anche nello stesso giorno della prima convocazione.
L’Assemblea si. riunisce di regola in seduta ordinaria due volte l’anno entro il 31 maggio ed entro il 31 dicembre – su convocazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, ed in seduta straordinaria tutte le volte che sia necessario, per decisione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo dei Componenti l’Assemblea stessa.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Per sciogliere l’Associazione e devolvere il suo patrimonio è necessaria la
presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari in regola col pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea elegge, fra i soci dell’ Associazione, il Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio dei Revisori; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell’ Associazione; delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione; ratifica la perdita della qualità di socio nei casi previsti; discute e delibera sui problemi di orientamento generale; definisce ed approva le linee del programma di attività dell’ Associazione; decide la istituzione di sedi decentrate e delibera, in generale, su ogni argomento che il Consiglio d’Amministrazione ritiene fondamentale per la vita dell’Associazione.
Nelle Assemblee, i soci possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto e presenti mediante delega scritta, volta per volta, ma nessuno può essere portatore di più di una delega.
A parità di voti, prevale il voto del Presidente dell’ Assemblea.
Svolge le funzioni di Segretario dell’ Assemblea il Segretario del Centro ed in sua assenza un socio scelto a maggioranza dall’ Assemblea.
Delle riunioni viene redatto apposito verbale contenente le delibere adottate e firmato dal Presidente e dal Segretario dell’ Assemblea.
Art. 16 – Il Presidente dell’ Associazione è il Presidente del Consiglio
d’Amministrazione dell’ Assemblea dei Soci.
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, a la firma sociale, presiede l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
Per il compimento di singoli atti o categorie di atti e per determinare compiti o funzioni, il Presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni al Segretario o ad altro componente il Consiglio d’Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Al Presidente è attribuita l’ordinaria amministrazione dell’ Associazione. Pertanto egli provvedere al pagamento delle spese dell’ Associazione, il cui elenco mensile viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 17 – II Consiglio d’Amministrazione è formato da un minimo di sette ad un massimo di 13 componenti ed è eletto, fra i Soci, daIl’Assemblea che ne fissa il numero nel momento in cui procede alla sua elezione.
II Consiglio d’Amministrazione nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vicepresidente.
II Consiglio d’Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno, su convocazione scritta del Presidente, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione, da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, l’avviso può essere spedito tre giorni prima della riunione.
La sua convocazione può, inoltre, essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori.
Le riunioni del Consiglio d’Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suo componenti.
Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione sono approvate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio d’Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per l’amministrazione dell’ Associazione. In particolare:
a) Convoca l’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria;
b) Propone all’Assemblea la ratifica della perdita della qualità di socio nei casi previsti dal precedente art. 9;
c) Redige annualmente il bilancio preventivo, con le linee del program
ma di attività, ed il bilancio consuntivo dell’ Associazione, da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
d) Fissa la quota sociale annuale;
e) Delibera in via preventiva sui contratti da stipularsi nell’interesse dell’ Associazione e sulle liti attive e passive, sugli acquisti e forniture di beni e servizi e su ogni altra attività ed iniziativa che comporti, a carico del bilancio dell’Associazione, una spesa complessiva superiore a € 500,00;
f) Esegue le delibere dell’ Assemblea dei Soci;
g) Approva l’elenco delle spese, di cui al superiore art. 16, effettuate dal Presidente nell’ ambito dell’ ordinaria amministrazione;
h) Compie ogni e qualsiasi atto di ordine finanziario e patrimoniale necessario per il conseguimento degli scopi dell’ Associazione.
Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Segretario del Centro ed
in sua assenza un Componente il Consiglio.
Delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione viene redatto apposito verbale, contenente le deliberazioni adottate, firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.
Art.18 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non Soci, tra persone dotate di adeguata professionalità in materia contabile ed amministrativa.
Il Collegio dei Revisori viene eletto dall’ Assemblea dei Soci.
I Componenti il collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle dell’ Assemblea dei Soci, qualora non ne facciano parte.
Il Collegio dei Revisori elegge nella sua prima riunione il suo Presidente. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte l’anno e tutte le altre volte in cui viene convocato o dal suo Presidente o dagli altri due membri effettivi.
Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto, in materia contabile,fiscale, finanziaria e patrimoni aie; esprime il suo parere in ordine al bilancio preventivo dell’ Associazione; effettua verifiche di cassa; esamina il conto consuntivo dell’ Associazione e redige un apposito verbale di revisione del conto stesso e di ogni altra seduta.
Art. 19 – Il Segretario del Centro è un Socio designato dal Consiglio di Amministrazione a curare il funzionamento degli Uffici e della Biblioteca del Centro Studi e l’esecuzione degli atti del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e dell’ Assemblea dei Soci, alle cui riunioni egli partecipa, redigendo e controfirmando i relativi verbali.
CAPO QUINTO – NORME VARIE
Art. 20 – I componenti degli organi dell’ Associazione hanno diritto al rimborso di eventuali spese documentate sostenute per ragioni istituzionali ed in rapporto all’operato ed ai compiti disimpegnati.
Eventuali prestazioni o servizi resi all’ Associazione nell’ambito della propria professionalità da singoli soci autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, vanno compensati in rapporto alle funzioni esercitate come prestazioni professionali normali.
Art. 21 – Il Consiglio d’Amministrazione può deliberare, nell’ambito delle possibilità di bilancio dell’ Associazione, l’assunzione di personale a tempo pieno od a tempo definito, e l’affidamento di incarichi professionali specifici o di collaborazione coordinata e continuativa allo scopo di assicurare lo svolgimento pieno e continuo delle attività della Associazione, il funzionamento degli Archivi e della Biblioteca e la tenuta della contabilità.
AI personale assunto ed incaricato vanno – rispettivamente – corrisposte le retribuzioni previste dalla legge ed i compensi stabiliti per le prestazioni professionali.
Art. 22 – Gli eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione dovranno essere interamente applicati al bilancio di competenza.
Art. 23 – L’Associazione, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può articolarsi in Sezioni di lavoro e di ricerca.
Il Consiglio d’Amministrazione, con propria delibera da sottoporre alla ratifica dell’ Assemblea dei Soci, provvederà ad emanare il regolamento per il funzionamento delle Sezioni di lavoro e di ricerca di cui al precedente comma.
Art. 24 – Eventuali modifiche del presente Statuto saranno apportate con delibera del Consiglio d’Amministrazione approvate con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti e diventeranno esecutive dopo la ratifica da parte dell’ Assemblea espressa con la presenza di almeno tre quarti dei Soci dell’ Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 25 – Eventuali atti denigratori nei confronti del Centro Studi compiuti da soci con scritti o parole vengono dal Presidente portati all’esame del Consiglio d’Amministrazione che, acclarate le responsabilità, commina a seconda della gravità del caso:
a) L’ammonizione;
b) La perdita della qualità e dei diritti di Socio.
Art. 26 – Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile relative alle Associazioni dotate di personalità giuridica.