CAPO PRIMO - COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1 - E'
costituita un' Associazione culturale a tempo indeterminato, denominata "Centro
Studi Feliciano Rossitto", con sede in Ragusa nella Via Ducezio n. 13.
Art. 2 - L'Associazione svolge la sua attività culturale nell' ambito dello
Stato italiano ed in particolare della Regione Siciliana, e può partecipare ad
iniziative e manifestazioni culturali di carattere internazionale.
Art. 3 - L'Associazione non è un ente commerciale e non ha fini di lucro, ma si
prefigge esclusivi scopi culturali, scientifici, di studio, di istruzione.
In particolare essa si propone di:
a) promuovere lo studio del pensiero e dell'opera di Feliciano Rossitto e di
altri qualificati dirigenti del movimento politico e sindacale ragusano,
siciliano e nazionale;
sviluppare lo studio della realtà economica, sociale e politica della provincia
di Ragusa nel contesto regionale e nazionale;
c) predisporre iniziative per lo studio della storia del movimento dei
lavoratori, nonché delle tradizioni e delle vicende storiche delle classi
popolari, con particolare riferimento alla provincia di Ragusa e alla Sicilia;
favorire la diffusione e lo sviluppo della cultura e della ricerca storica,
letteraria, filosofica, pedagogica, economica, scientifica, con particolare
riferimento a quella di orientamento marxista, promuovendo il confronto con le
altre correnti della cultura contemporanea e valorizzando il pluralismo dei suoi
risultati, nel rispetto della libertà e dell' autonomia della ricerca culturale
e della produzione di idee;
e) realizzare iniziative culturali e ricerche scientifiche in collaborazione con
Enti ed Associazioni pubbliche e private, Istituti, Facoltà e Dipartimenti
universitari; .
f) costituire un Archivio storico ed una biblioteca con una Sezione del
movimento operaio, aperti al pubblico, le cui norme di accesso sono fissate da
appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e ratificati
dall' Assemblea;
g) dare via ad iniziative editoriali, anche curando la pubblicazione di libri e
riviste, in proprio od in collaborazione con Case Editrici, Enti pubblici e
privati ed altre Associazioni;
h) mettere a concorso, fra giovani laureandi o laureati che vogliono
perfezionare i loro studi su temi attinenti alle finalità statutarie dell'
Associazione, borse di studio la cui assegnazione sarà regolata
da apposito bando approvato dal Consiglio di Amministrazione;
i) promuovere l'istituzione di una Libera Università;
j) promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, l'istituzione
dell' Archivio Storico per la Provincia di Ragusa.
CAPO SECONDO – SOCI
Art. 4 - Dell'
Associazione fanno parte:
. Soci ordinari;
. Soci onorari;
. Soci istituzionali.
Art. 5 - La qualità di socio si acquista su domanda e/o su delibera del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 6 -Sono soci
ordinari tutti i cittadini che avanzano richiesta al Presidente di entrare a far
parte dell' Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a partecipare
attivamente ai suoi programmi di lavoro ed al suo finanziamento mediante il
versamento delle quote sociali nella misura deliberata dal Consiglio di
amministrazione, e di importo non inferiore a £ 10.000.
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
L'adesione all' Associazione impegna il socio ordinario per un anno.
Tale impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio
non rassegna le dimissioni come sotto indicato.
Il versamento della quota sociale deve essere effettuato entro il mese di
marzo di ogni anno.
Art. 7 - Sono soci onorari coloro che, per motivi di prestigio o per
meriti,vengono onorati di tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione.
I soci onorari sono dispensati dall' obbligo del pagamento della quota sociale
annuale.
Art. 8 - Sono soci istituzionali gli Enti, Istituti, Associazioni, Società, le
Organizzazioni politiche-democratiche, le Organizzazioni sindacali e
professionali di lavoratori dipendenti ed autonomi che svolgono un'attività
qualificata con scopi, interessi ed ideali comuni a quelli dell' Associazione.
Art. 9 - La qualità di socio si perde:
a) Per morte del socio;
b) Per dimissioni, da rassegnare con lettera raccomandata almeno tre mesi prima
della scadenza (per i soci ordinari);
c) Per rinuncia espressa dei soci onorari ed istituzionali;
d) Per il mancato pagamento della quota associativa o per in giustificata
assenza ad almeno tre sedute consecutive dell' Assemblea ordinaria;
e) Per i motivi di cui al successivo art. 24.
La perdita della qualità di socio di cui ai punti c) e d) viene rilevata e
pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
CAPO TERZO - ENTRATE - PATRIMONIO E CONTABILITÀ
Art. 10 -
L'Associazione trae i mezzi finanziari per il raggiungimento dei suoi scopi
istituzionali dalle quote sociali e dai contributi dei soci, da sussidi e
contributi di Enti pubblici e privati, dai concorsi nelle spese per le
iniziative editoriali, da proventi derivanti dalle proprie attività editoriali,
dalle rendite del proprio patrimonio, da donazioni, erogazioni straordinarie,
lasciti, e da ogni altra entrata finanziaria.
Art. 11 - Il patrimonio dell' Associazione è costituito dai ben mobili
(biblioteca, emeroteca, arredi, macchine di ufficio meccaniche, elettriche ed
informatiche); dalle attività finanziarie (depostiti presso Banche, fondi presso
l'Ufficio postale, ecc.); dall'immobile di proprietà, adibito a Sede
dell' Associazione ed annessa Biblioteca e da ogni altra entrata patrimoniale.
Di tutti i beni va redatto l'inventario.
L'attuale dotazione patrimoniale netta dell'Ente - risultante dalla situazione
patrimoniale aggiornata al 31.12.96 - ammonta a £550.072.678.
Art. 12 - Per rilevare il proprio stato ed il proprio movimento finanziario e
patrimoniale, l'Associazione curerà la tenuta della contabilità secondo le norme
vigenti in materia ed in base al criterio della più ampia trasparenza
democratica.
A tale scopo, il Consiglio d'Amministrazione all'inizio ed alla fine di ogni
esercizio finanziario compilerà - rispettivamente - il bilancio preventivo ed il
bilancio consuntivo dell' Associazione che saranno sottoposti alla approvazione
dell' Assemblea dei Soci.
Art. 13 - Nel caso di scioglimento dell' Associazione, il patrimonio non potrà
essere alienato a terzi e verrà trasferito alla Regione Siciliana.
CAPO QUARTO - ORGANI
Art. 14 - Sono Organi
dell' Associazione:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Segretario.
Art. 15 - L'Assemblea è formata dai soci ordinari in regola col pagamento delle
quote sociali, che hanno voto deliberativo.
Possono intervenire all' Assemblea i soci onorari ed istituzionali con voto
consultivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in
mancanza dal suo sostituto, di cui al successivo art. 17; in assenza di questi
l'Assemblea nomina il proprio presidente a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal suo sostituto mediante
comunicazione scritta contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e
l'ora della convocazione, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data
fissata per la riunione.
In caso di urgenza, l'invito può essere spedito cinque giorni prima della
riunione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
della maggioranza dei soci che hanno voto deliberativo, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
La seconda convocazione dell' Assemblea può essere effettuata anche nello stesso
giorno della prima convocazione.
L'Assemblea si. riunisce di regola in seduta ordinaria due volte l'anno entro
il 31 maggio ed entro il 31 dicembre - su convocazione del Presidente del
Consiglio d'Amministrazione, ed in seduta straordinaria tutte le volte che sia
necessario, per decisione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti il Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo dei Componenti
l'Assemblea stessa.
L'Assemblea delibera a
maggioranza dei presenti.
Per sciogliere l'Associazione e devolvere il suo patrimonio è necessaria la
presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari in regola
col pagamento delle quote sociali.
L'Assemblea elegge, fra
i soci dell' Associazione, il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio dei
Revisori; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'
Associazione; delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della
Associazione; ratifica la perdita della qualità di socio nei casi previsti;
discute e delibera sui problemi di orientamento generale; definisce ed approva
le linee del programma di attività dell' Associazione; decide la istituzione di
sedi decentrate e delibera, in generale, su ogni argomento che il Consiglio
d'Amministrazione ritiene fondamentale per la vita dell'Associazione.
Nelle Assemblee, i soci possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto
e presenti mediante delega scritta, volta per volta, ma nessuno può essere
portatore di più di una delega.
A parità di voti, prevale il voto del Presidente dell' Assemblea.
Svolge le funzioni di Segretario dell' Assemblea il Segretario del Centro ed in
sua assenza un socio scelto a maggioranza dall' Assemblea.
Delle riunioni viene redatto apposito verbale contenente le delibere adottate e
firmato dal Presidente e dal Segretario dell' Assemblea.
Art. 16 - Il Presidente
dell' Associazione è il Presidente del Consiglio
d'Amministrazione dell' Assemblea dei Soci.
Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, a la
firma sociale, presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio
d'Amministrazione.
Per il compimento di singoli atti o categorie di atti e per determinare compiti
o funzioni, il Presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni al
Segretario o ad altro componente il Consiglio d'Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Al Presidente è attribuita l'ordinaria amministrazione dell' Associazione.
Pertanto egli provvedere al pagamento delle spese dell' Associazione, il cui
elenco mensile viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 17 - II Consiglio d'Amministrazione è formato da un minimo di sette ad un
massimo di 13 componenti ed è eletto, fra i Soci, daIl'Assemblea che ne fissa il
numero nel momento in cui procede alla sua elezione.
II Consiglio d'Amministrazione nella sua prima riunione elegge il Presidente e
il Vicepresidente.
II Consiglio d'Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti
sono rieleggibili.
Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, su
convocazione scritta del Presidente, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo,
il giorno e l'ora della convocazione, da spedirsi almeno otto giorni prima della
data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, l'avviso può essere spedito tre giorni prima della riunione.
La sua convocazione può, inoltre, essere richiesta da almeno un terzo dei suoi
componenti o dal Collegio dei Revisori.
Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide se è presente la
maggioranza dei suo componenti.
Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono approvate a maggioranza
dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio d'Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per
l'amministrazione dell' Associazione. In particolare:
a) Convoca l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria;
b) Propone all'Assemblea la ratifica della perdita della qualità di socio nei
casi previsti dal precedente art. 9;
c) Redige annualmente il bilancio preventivo, con le linee del program
ma di attività, ed il bilancio consuntivo dell' Associazione, da sottoporre
all'Assemblea dei Soci;
d) Fissa la quota sociale annuale;
e) Delibera in via preventiva sui contratti da stipularsi nell'interesse dell'
Associazione e sulle liti attive e passive, sugli acquisti e forniture di beni e
servizi e su ogni altra attività ed iniziativa che comporti, a carico del
bilancio dell'Associazione, una spesa complessiva superiore a € 500,00;
f) Esegue le delibere dell' Assemblea dei Soci;
g) Approva l'elenco delle spese, di cui al superiore art. 16, effettuate dal
Presidente nell' ambito dell' ordinaria amministrazione;
h) Compie ogni e qualsiasi atto di ordine finanziario e patrimoniale necessario
per il conseguimento degli scopi dell' Associazione.
Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Segretario del Centro ed
in sua assenza un Componente il Consiglio.
Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione viene redatto apposito verbale,
contenente le deliberazioni adottate, firmato dal Presidente e dal Segretario
del Consiglio.
Art.18 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, scelti anche tra non Soci, tra persone dotate di adeguata
professionalità in materia contabile ed amministrativa.
Il Collegio dei Revisori viene eletto dall' Assemblea dei Soci.
I Componenti il collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione ed a quelle dell' Assemblea dei Soci, qualora non ne facciano
parte.
Il Collegio dei Revisori elegge nella sua prima riunione il suo Presidente. Il
Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le altre volte
in cui viene convocato o dal suo Presidente o dagli altri due membri effettivi.
Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi e del presente
Statuto, in materia contabile,fiscale, finanziaria e patrimoni aie; esprime il
suo parere in ordine al bilancio preventivo dell' Associazione; effettua
verifiche di cassa; esamina il conto consuntivo dell' Associazione e redige un
apposito verbale di revisione del conto stesso e di ogni altra seduta.
Art. 19 - Il Segretario del Centro è un Socio designato dal Consiglio di
Amministrazione a curare il funzionamento degli Uffici e della Biblioteca del
Centro Studi e l'esecuzione degli atti del Presidente, del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio dei Revisori e dell' Assemblea dei Soci, alle cui
riunioni egli partecipa, redigendo e controfirmando i relativi verbali.
CAPO
QUINTO - NORME VARIE
Art. 20 - I componenti degli organi dell' Associazione hanno diritto al rimborso
di eventuali spese documentate sostenute per ragioni istituzionali ed in
rapporto all'operato ed ai compiti disimpegnati.
Eventuali prestazioni o servizi resi all' Associazione nell'ambito della
propria professionalità da singoli soci autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione, vanno compensati in rapporto alle funzioni esercitate come
prestazioni professionali normali.
Art. 21 - Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare, nell'ambito delle
possibilità di bilancio dell' Associazione, l'assunzione di personale a tempo
pieno od a tempo definito, e l'affidamento di incarichi professionali specifici
o di collaborazione coordinata e continuativa allo scopo di assicurare lo
svolgimento pieno e continuo delle attività della Associazione, il funzionamento
degli Archivi e della Biblioteca e la tenuta della contabilità.
AI personale assunto ed incaricato vanno - rispettivamente - corrisposte le
retribuzioni previste dalla legge ed i compensi stabiliti per le prestazioni
professionali.
Art. 22 - Gli eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione dovranno essere
interamente applicati al bilancio di competenza.
Art. 23 - L'Associazione, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può
articolarsi in Sezioni di lavoro e di ricerca.
Il Consiglio d'Amministrazione, con propria delibera da sottoporre alla ratifica
dell' Assemblea dei Soci, provvederà ad emanare il regolamento per il
funzionamento delle Sezioni di lavoro e di ricerca di cui al precedente comma.
Art. 24 - Eventuali modifiche del presente Statuto saranno apportate con
delibera del Consiglio d'Amministrazione approvate con la maggioranza dei tre
quarti dei suoi componenti e diventeranno esecutive dopo la ratifica da parte
dell' Assemblea espressa con la presenza di almeno tre quarti dei Soci dell'
Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 25 - Eventuali atti denigratori nei confronti del Centro Studi compiuti da
soci con scritti o parole vengono dal Presidente portati all'esame del Consiglio
d'Amministrazione che, acclarate le responsabilità, commina a seconda della
gravità del caso:
a) L'ammonizione;
b) La perdita della qualità e dei diritti di Socio.
Art. 26 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le
disposizioni del Codice Civile relative alle Associazioni dotate di personalità
giuridica.